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D.M. 09/11/2004MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 9 novembre 2004 Istituzione dell'area marina protetta denominata Isole Ciclopi. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; -Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; - Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche; -Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; -Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; - Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine; - Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo; -Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonchè in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato; -Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001; - Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1990, con il quale è stata istituita la riserva naturale marina «Isole Ciclopi»; - Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 1996 con il quale è stato modificato il citato decreto 7 dicembre 1989; - Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2001, con il quale è stata affidata al consorzio di gestione dell'area marina protetta denominato «Isole Ciclopi», costituito tra il comune di Aci Castello e l'Università di Catania, la gestione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi»; - Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto interministeriale del 7 dicembre 1989 istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», avanzata in data 27 giugno 2002 dal consorzio di gestione «Isole Ciclopi»; -Vista la relazione tecnica a supporto della proposta di modifica dell'area marina protetta «Isole Ciclopi», trasmessa in data 27 giugno 2002 dal consorzio di gestione «Isole Ciclopi»; - Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 19 dicembre 2003, con la quale si concorda in linea di massima con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto interministeriale del 7 dicembre 1989 e si ravvisa la necessità di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta nell'ottica di una gestione dinamica della stessa; -Visto il parere favorevole espresso sull'aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, dal comune di Acireale con la nota n. 2023/11 del 20 luglio 2004; -Visto il parere favorevole espresso sull'aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, dal comune di Aci Castello con la deliberazione di giunta comunale n. 14 del 4 marzo 2004; -Visto il parere favorevole espresso sull'aggiornamento della riserva naturale marina «Isole Ciclopi» dalla provincia regionale di Catania protocollo n. 6380 del 24 febbraio 2004; - Vista la nota d'intesa della regione siciliana protocollo n. 21535 del 7 aprile 2004; -Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; -Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento della riserva naturale marina denominata «Isole Ciclopi» ; Decreta: Art. 1. - Sostituzione del decreto interministeriale del 7 dicembre 1989 1. Il decreto interministeriale del 7 dicembre 1989, istitutivo della riserva naturale marina «Isole Ciclopi», è integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti; Art. 2. - Denominazione 1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Isole Ciclopi». Art. 3. - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta D.M. 09/11/2004 – Istituzione dell’area marina protetta denominata Isole Ciclopi. al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento f) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni g) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo h) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale i) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori, dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato j) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni k) «nave da diporto», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni l) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua m) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;. n) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo o) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione p) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico- ricreative q) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 r) «relazione sullo stato dell'area marina protetta», rapporto tecnico redatto in conformità alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che descrive, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio, lo stato di qualità dell'ambiente dell'area marina protetta s) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio t) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione u) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. Art. 4. - Finalità L'istituzione dell'area marina protetta «Isole Ciclopi» persegue la pro tezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finali tà a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare atten zione alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili. Art. 5. - Delimitazione dell'area marina protetta 1. L'area marina protetta «Isole Ciclopi», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 22 dell'Istituto idrografico della marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante: Punto Latitudine Longitudine A1 37° 34'.51 N 15° 10'.46 E (in costa) B 37° 34'.07 N 15° 11'.02 E C 37° 32'.85 N 15° 10'.20 E D 37° 32'.48 N 15° 08'.97 E E1 37° 32'.60 N 15° 08'.56 E (in costa) 2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84. Art. 6. - Zonazione dell'area marina protetta 1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti. 2. La zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare circostante le Isole Ciclopi, delimitato dalla congiungente i seguenti punti, ri- portati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5: Punto Latitudine Longitudine F 37° 33'.79 N 15° 09'.92 E G 37° 33'.70 N 15° 10'.11 E H 37° 33'.55 N 15° 10'.14 E I 37° 33'.40 N 15° 09'.85 E L 37° 33'.59 N 15° 09'.80 E |
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